Art. 4.
(Programma degli eventi e delle manifestazioni).

      1. Nei comuni il cui patrimonio storico urbano ha ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 2 è istituita la conferenza comunale degli eventi e delle manifestazioni, presieduta dal sindaco, della quale fanno parte due rappresentanti delle competenti soprintendenze.
      2. La conferenza stabilisce i criteri per utilizzare, in occasione di eventi e di manifestazioni, le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici in conformità alla natura e al decoro degli spazi.
      3. Il programma degli eventi e delle manifestazioni, i relativi progetti che interessano le vie, le piazze e gli altri luoghi pubblici dei centri, dei quartieri o dei siti di interesse storico o artistico, sono sottoposti all'esame della conferenza che delibera all'unanimità. Le pronunce dei rappresentanti delle competenti soprintendenze sono sostitutive delle approvazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.